Come tentativo di dissociazione dalle atrocità compiute durante la Seconda Guerra Mondiale, tra alcuni Stati si instaurò l’idea che la tutela dei diritti umani non potesse più essere affidata solo a legislazioni nazionali, ma dovesse essere garantita mediante standard comuni a livello internazionale. I trattati nascono proprio per questo: per essere sia uno strumento giuridico di armonizzazione dei diritti tra gli Stati membri, sia uno strumento che attribuisce determinate competenze a organi comunitari, sottraendoli al potere nazionale. A livello universale, l’Organizzazione delle Nazioni Unite segnò un punto di svolta con l’adozione dei Patti Internazionali sui Diritti Civili e Politici nel 1966: uno strumento giuridico che rappresenta un insieme di diritti inderogabili e di libertà riconosciute all’uomo su cui gli Stati hanno l’obbligo di promuovere il rispetto e l’osservanza universale. L’articolo 6 riconosce il diritto alla vita come “inerente alla persona umana”, pur lasciando, per gli Stati che non avessero ancora abolito la pena di morte, la possibilità di adottare pene capitali nei casi di delitti più gravi, sempre nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione sul genocidio. Tale apertura ha portato nel 1989 all’adozione del Secondo Protocollo Opzionale al ICCPR: esso impone in maniera assoluta un divieto per gli Stati ratificanti di reintroduzione della pena di morte. L’Italia ratificò tale protocollo nel 1994, impegnandosi attivamente nella lotta globale contro la pena capitale. In Europa, l’abolizione della pena di morte è diventata ancora più incisiva grazie alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), trattato del Consiglio d’Europa che ha introdotto un meccanismo giurisdizionale unico: per la prima volta questioni giuridiche tra privati aventi come oggetto diritti fondamentali dell’uomo potevano essere risolte da una corte sovranazionale: la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Le sue sentenze sono vincolanti per gli Stati aderenti, i quali sono tenuti a modificare eventuali disposizioni nazionali non conformi ai diritti nella Convenzione, in modo tale da assicurare che i diritti fondamentali vengano garantiti e riconosciuti su tutto il territorio europeo. Accanto alla CEDU, un ulteriore sistema di protezione è garantito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, che ha acquisito valore giuridico al pari dei due Trattati dell’Unione Europea con il Trattato di Lisbona del 2009: essa amplia e rafforza i diritti fondamentali, includendo principi sociali, digitali e di dignità che riflettono l’evoluzione della società contemporanea. Le istituzioni dell'Unione Europea stessa, insieme ai tribunali nazionali, sono chiamate a interpretare il diritto interno in modo compatibile con la Carta, che si configura come una sorta di “costituzione dei diritti” dell’Unione europea. Per garantire il riconoscimento dei diritti presenti all’interno delle carte, troviamo ancora oggi numerosi dibattiti incentrati sulla pena di morte. Essa costituisce uno dei temi più complessi del diritto penale contemporaneo, poiché mette a confronto due principi fondamentali: da un lato, il potere punitivo dello Stato; dall’altro, il diritto inviolabile alla vita. Nei diversi ordinamenti giuridici del mondo, la pena capitale assume configurazioni eterogenee, rivelando come ogni sistema interpreti in modo diverso il limite entro cui può spingersi la sanzione penale. In Europa, l’abolizione è totale: la CEDU, con i Protocolli n. 6 e n. 13, vieta la pena di morte in ogni circostanza, espressione di una concezione della pena come strumento rieducativo e non retributivo. In America Latina il divieto è quasi universale. Al contrario, negli Stati Uniti, la disciplina varia da Stato a Stato: alcuni la mantengono, altri l’hanno abrogata, mostrando un pluralismo interno che riflette differenti visioni della giustizia e della sicurezza pubblica. In molti Paesi dell’Asia e del Medio Oriente, la pena capitale continua a essere prevista anche per reati politici, religiosi o di moralità pubblica, con evidenti tensioni rispetto agli standard internazionali di tutela dei diritti umani. Filosofi e giuristi di tutte le epoche si sono interrogati sulla legittimità dello Stato di togliere la vita. Tra i più influenti, Cesare Beccaria, nel XVIII secolo, nel trattato « Dei delitti e delle pene », denunciò l’inutilità e l’immoralità della pena capitale, sostenendo che lo Stato non può commettere ciò che vieta ai cittadini. Da allora la questione è divenuta centrale nella filosofia del diritto: se la pena deve essere proporzionata, razionale e preventiva, può realmente giustificarsi l’eliminazione fisica del reo? Oppure la pena di morte contraddice il nucleo essenziale del patto sociale e la concezione moderna della dignità umana? Nonostante i vari interventi universali e internazionali, la pena di morte è ancora presente in molti paesi civilizzati, fra cui 27 Stati degli USA. Solo nel 2024 sono state eseguite 25 pene capitali, cifra già superata quest’anno, con 30 esecuzioni. Un crimine legalizzato che, spesso, comporta la morte di innocenti. Un caso emblematico è quello di Cameron Todd Willingham, che suscitò scalpore nella città di Corsicana, in Texas. Uomo sposato con tre bambine, le quali vennero portate via da un incendio scatenatosi nella loro casa il 23 dicembre 1991. La moglie non era in casa, mentre Cameron riuscì a fuggire. Nonostante l’assenza di prove solide, quest’ultimo venne condannato di aver appiccato l’incendio per coprire abusi sulle bambine e la moglie. Le prove dell’incendio si basarono su ritrovamenti di parti carbonizzate sul pavimento, molteplici punti di innesco dell’incendio e il comportamento delle fiamme. Gli investigatori hanno ritenuto che l’incendio fosse stato provocato da un accelerante liquido, rilevato nella zona d’ingresso. L'accusa dipinse, inoltre, il sospettato come una persona antisociale, con scarsa empatia, schiva e misteriosa. Un ritratto confermato anche da alcuni vicini. Una testimonianza chiave fu quella di un detenuto, il quale affermò che Willingham avesse confessato il crimine in prigione; dichiarazione che si rivelò falsa. L’imputato si professò sempre innocente, rifiutando persino la proposta dell’ergastolo da parte del giudice. Venne condannato l’8 gennaio del 1992 e, sebbene ci fossero prove a sostegno della sua innocenza, furono negati appelli e tentativi di revisione. Nel 2004, poco prima della sua morte, l’investigatore indipendente Gerald Hurst sollevò persistenti dubbi sulla legittimità delle prove, affermando l’assenza di colposità. Ciononostante, Willingham fu giustiziato tramite un’iniezione letale il 17 febbraio del 2004 presso il penitenziario statale di Huntsville, Texas. Negli anni successivi, numerosi esperti e investigatori, tra cui Grann sul New Yorker, il Dr. Beyler e un articolo del Chicago Tribune, sostennero che le conclusioni degli investigatori originali si basassero su teorie obsolete e precarie per giustificare l'accertamento di incendio doloso. Tali tesi furono confermate anche da un collegio di quattro membri della Commissione di Scienze Forensi del Texas nel 2010. Questo caso, dunque, dimostra l’efferatezza e l'ingiustizia della pena di morte, soprattutto quando il processo non rispetta l’art. 10 del “giusto processo”.
10 Dicembre - Giornata mondiale dei diritti umani
In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani, si rinnova l'impegno della comunità internazionale a garantire standard comuni di tutela, a partire dal diritto fondamentale alla vita.