Perché una data di oltre un secolo fa continua ad insegnare ancora oggi? È noto che il 31 gennaio 1865 il Congresso degli Stati Uniti abbia ratificato il XIII emendamento, che ha abolito la schiavitù. Questa data viene spesso ricordata come un momento decisivo nella storia americana, quasi come se segnasse una rottura netta con il passato. Tuttavia, è più corretto parlare di storia documentata, anziché di una storia tramandata. È stato il culmine di anni di rottura politica, squilibri sociali, collasso dell'ordine nella guerra civile e le guerre che seguirono. La fine legale della schiavitù non significò automaticamente la fine delle discriminazioni e delle disuguaglianze, pertanto, questa data simbolica dovrebbe segnare non solo il fatto di rilevanza, ma anche un vessillo di lotte e conquiste persistenti; oggi più che mai. A distanza di più di un secolo possiamo veramente dire che la schiavitù sia stata eliminata? Considerando il termine in senso stretto possiamo dire che la schiavitù, per come si è manifestata nel corso della storia, non esiste più; ciononostante, considerando il termine con un’accezione più ampia, si può notare che ora più che mai è diffuso il concetto di « essere schiavi del proprio lavoro ». Nella società attuale, la carriera e il percorso lavorativo hanno preso il sopravvento sulla vita privata tanto da rendere le persone schiave del proprio lavoro: si vive per lavorare piuttosto che lavorare per vivere. Sul piano giuridico, l’abolizione della schiavitù nel XIX secolo ha sancito il principio secondo cui nessun essere umano può essere considerato proprietà di un altro. E nonostante nella società contemporanea emergano indubbiamente nuove forme di assoggettamento - come quella legata al lavoro, che può certamente limitare la libertà individuale - è comunque possibile affermare che, « in senso stretto », la schiavitù era stata in quel momento abolita. Il XIII Emendamento alla Costituzione formalizza questa idea negli Stati Uniti, vietando la schiavitù e la servitù involontaria, « except as a punishment for crime ». Processi abolizionisti simili si sono sviluppati negli stessi anni in Europa e in altri territori coloniali. Malgrado ciò, la cessazione della condizione giuridica di schiavo non ha portato all’estinzione definitiva di tutte le forme di coercizione lavorativa. L'abolizione ha seguito l'introduzione di regimi di lavoro in molti contesti coloniali. Per questo, benché fossero ufficialmente distinti dalla schiavitù, questi regimi continuavano a limitare decisamente la libertà personale dei lavoratori. Dal punto di vista giuridico, occorre fare distinzione tra lavoro forzato - azione coercitiva - e schiavitù, considerata piuttosto come un'istituzione legittima. Mentre la schiavitù implica la proprietà legale di una persona, il lavoro forzato può sussistere anche in assenza di tale proprietà, attraverso l’imposizione di obblighi lavorativi sostenuti da sanzioni legali o da condizioni di dipendenza economica (« The Legal Understanding of Slavery: From the Historical to the Contemporary », Allain, 2012). Non esisteva un sistema di diritti del lavoro prima dell'abolizione della schiavitù nei territori coloniali britannici, francesi e belgi. La libertà personale non era accompagnata da garanzie concrete come la libertà di movimento, la possibilità di rescindere un contratto o l'accesso a tutela giurisdizionale. In assenza di tali mezzi, le autorità coloniali svilupparono nuovi mezzi di regolamentazione per mantenere la produzione agricola. Ad esempio, i codici del lavoro indigeno in Africa occidentale e centrale imponevano obblighi lavorativi ai residenti locali. Un caso emblematico è quello del Code de l’Indigénat francese, applicato a partire dalla fine del XIX secolo, che consentiva l’imposizione di lavori obbligatori e sanzioni amministrative senza pieno controllo giudiziario (« Decolonization and African Society: The Labor Question in French and British Africa », Cooper, 1996). Similmente, furono adottate politiche di tassazione monetaria dell'Africa orientale britannica, come la hut tax, costringendo la popolazione locale a lavorare nelle piantagioni o nei cantieri coloniali per ottenere il denaro necessario al pagamento delle imposte. Sebbene il lavoro fosse formalmente retribuito, la coercizione fiscale limitava drasticamente la libertà di scelta (« Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism », Mamdani, 1996). Per di più, elemento giuridico essenziale in questi sistemi era il consenso contrattuale. I contratti di lavoro nelle piantagioni coloniali erano spesso lunghi e difficili da rescindere. Il mancato adempimento poteva portare a sanzioni penali, trasformando un obbligo civile in una vera e propria forma di costrizione giuridica. Tuttavia, il consenso è viziato in queste circostanze, in quanto deriva innegabilmente da una situazione di urgenza finanziaria e di minaccia di punizione. Non solo le norme, ma anche le istituzioni erano simili al passato schiavista. Gli apparati amministrativi e giudiziari coloniali, in molti casi, rimasero invariati dopo l’abolizione, applicando nuove leggi con la stessa finalità di controllo della forza lavoro. Come osserva Frederick Cooper in « Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History » (2005), l’abolizione produsse una ristrutturazione formale del diritto del lavoro, ma senza una reale redistribuzione del potere. Solo a partire dal XX secolo il diritto internazionale ha cominciato ad adottare misure più severe riguardo al lavoro forzato. Un punto di svolta fu l’adozione della Convenzione OIL n. 29 sul lavoro forzato (1930), che descrisse tale pratica come «ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto la minaccia di una pena e per il quale la persona non si sia offerta spontaneamente». Nonostante fosse apparentemente legale all'epoca, questa definizione consente di ricondurre molte pratiche coloniali dopo l'abolizione all'interno del significato del lavoro forzato. Le piantagioni coloniali africane tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo mostrano dunque come il lavoro forzato sia continuato anche dopo l'abolizione della schiavitù. La produzione agricola in questi luoghi richiedeva manodopera stabile e a basso costo, pratica formalmente eliminata con l'abolizione della schiavitù. La raccolta forzata del caucciù e il sistema delle concessioni agricole nel Congo Belga, ad esempio, obbligavano i residenti locali a lavorare. Sebbene la schiavitù fosse ufficialmente vietata, il mancato rispetto delle quote di produzione poteva comportare punizioni severe, comprese sanzioni corporali e detenzioni (« King Leopold’s Ghost », Hochschild, 1998). Dal punto di vista giuridico, il lavoro non era ufficialmente espressione di schiavismo, ma la coercizione esercitata dalle autorità coloniali ne comprometteva la natura volontaria. In Africa occidentale francese, il lavoro obbligatorio nelle piantagioni e nelle infrastrutture pubbliche fu regolamentato attraverso decreti amministrativi che imponevano periodi annuali di lavoro ai residenti locali. Tali obblighi erano giustificati come doveri civici, ma di fatto configurano una limitazione sistematica della libertà personale (« Decolonization and African Society: The Labor Question in French and British Africa », Cooper, 1996). I lavoratori africani venivano costretti alle piantagioni anche nell'Impero britannico - in paesi come il Kenya e l'Uganda - attraverso una combinazione di tassazione, contratti coercitivi e restrizioni alla mobilità. Il lavoro formalmente libero era la soluzione obbligata quando non c'erano alternative economiche. Dal punto di vista giuridico, questi sistemi evidenziano una divisione tra legalità formale e libertà sostanziale. Sebbene le leggi coloniali in vigore consentissero il lavoro, non erano in linea con i principi che avevano portato alla fine della schiavitù già nel XIX secolo. La coercizione non si basava più sulla proprietà personale, ma su un insieme di responsabilità fiscali, penali e contrattuali. La lettura di questi casi, in relazione alle convenzioni internazionali moderne, consente di vedere chiaramente come molte pratiche coloniali successive all'abolizione siano ancora collegate al concetto di lavoro forzato. Ciò non toglie il fatto che questo non dovrebbe trattarsi di un giudizio formulato col senno di poi, bensì di una valutazione giuridica condotta alla luce degli attuali standard del diritto internazionale.
31 gennaio - Il giorno in cui gli USA abolirono la schiavitù
Il 31 gennaio non indica soltanto l’abolizione giuridica di una pratica storica, ma apre una riflessione sulla distanza tra il superamento formale della schiavitù e la concreta realizzazione della libertà. Dalla fine della schiavitù legale alle persistenti forme di coercizione: quando il mutamento normativo non coincide con un effettivo riequilibrio dei rapporti di potere.